Sulla base dell’elenco di funzioni, incarichi o posizioni che comportano l’esercizio in concreto di attività autoritative e negoziali per conto dell’Ente, predisposto da ogni dirigente in riferimento al Settore di competenza, il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione effettua il controllo sul rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001 in base al quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato le attività di cui sopra per conto dell’Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei medesimi poteri.
Nel suddetto elenco i dirigenti evidenziano altresì quelle posizioni che, anche se non delegate a firmare il provvedimento finale, siano idonee ad incidere, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni), vincolando in modo significativo il contenuto della decisione finale.
Il Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione adotta, altresì, ogni misura necessaria per garantire, da parte di tutti i Settori, il rispetto delle altre norme relative al conferimento di incarichi a dipendenti pubblici collocati in quiescenza:
– L’articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale disciplina il divieto di conferire incarichi retribuiti di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ovvero cariche retribuite in organi di governo di Enti, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salve le deroghe ivi previste;
– L’articolo 25 della legge n. 724 del 1994, il quale inibisce l’attribuzione di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’Amministrazione di provenienza, o delle Amministrazioni con le quali il soggetto medesimo abbia avuto rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal lavoro, al soggetto che cessa volontariamente dal servizio, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e non avendo, invece, maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.